DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
>

103

600.110

< >
 Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21 dicembre 2004 (RGF)

Regolamento

sulla gestione finanziaria dello Stato

(RGF)[1]

del 21 dicembre 2004 (stato 30 agosto 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF),

decreta:

I. Norme generali

 

Scopo e campo d’applicazione

Art. 11Il presente regolamento disciplina la contabilità dello Stato, la gestione e il controllo dei crediti, la pianificazione finanziaria, il controllo interno della gestione finanziaria, il controlling e l’analisi finanziaria per l’insieme delle unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, degli istituti cantonali senza personalità giuridica e dei finanziamenti speciali.

2Sono riservate le disposizioni speciali applicabili alla gestione finanziaria di singoli enti.

 

II. Disposizioni sulla contabilità

 

Piano contabile

Art. 21Il piano contabile riflette in modo trasparente la ripartizione istituzionale ed economica dei ricavi e delle spese correnti, delle entrate e delle uscite per investimento ed è completato dai dati statistici della classificazione funzionale.

2Il piano contabile è impostato secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.[2]

3Modifiche sostanziali della struttura del piano contabile sono di competenza del Consiglio di Stato.

4La Sezione delle finanze è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del piano contabile.

5L’inserimento e lo stralcio di centri di costo e lo stralcio di singoli conti dal piano contabile sono autorizzati unicamente in sede di preventivo.

 

Principio di competenza

Art. 2a[3]1Le delimitazioni temporali concernenti spese e ricavi vengono effettuate, di principio, se superiori a fr. 500’000.–.

2Le delimitazioni temporali non sono applicate se cumulativamente:

a)le prestazioni sono ripetitive e si protraggono su più anni;

b)l’importo delle prestazioni non è soggetto nel tempo a variazioni significative;

c)non vi è un legame diretto tra costi e ricavi.

3Non vengono effettuate delimitazioni temporali per quanto attiene il conto investimenti.

4La Sezione delle finanze è competente per definire le modalità attuative.

 

Beni amministrativi

Art. 31Sono considerati, in particolare, beni amministrativi:

a)gli edifici amministrativi, gli edifici scolastici, le strade cantonali e i terreni destinati alla loro realizzazione, i corsi d’acqua e le foreste demaniali;

b)i mobili, le macchine e le attrezzature necessari per l’attività amministrativa;

c)i contributi e i prestiti per investimenti;[4]

d)le partecipazioni e di principio anche i prestiti a lunga scadenza a entità che perseguono scopi di interesse pubblico.[5]

2Il trasferimento dei beni immobili amministrativi a quelli patrimoniali avviene secondo la legge sul demanio pubblico e la legge sulle strade.

 

Ammortamento dei beni amministrativi

Art. 4[6]1I tassi di ammortamento ordinario sono determinati in modo differenziato a dipendenza della natura dei beni da ammortizzare e in funzione della durata di utilizzo di tali beni. Nella determinazione dei tassi d’ammortamento ordinario sono inoltre considerate le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

2Gli ammortamenti sono calcolati sui valori residui di bilancio, ivi compresi gli investimenti in corso, al momento della scadenza del periodo contabile di preventivo.

3I tassi di ammortamento ordinari per le differenti categorie di cespiti sono i seguenti:

a)Terreni non edificati: 0%

b)Strade e altre sottostrutture: 9%[7]

c)Fabbricati e altre costruzioni: 10%[8]

d)Demanio forestale: 10%[9]

e)Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature: 50%

f)Altri immobili e mobili (inv. immateriali): 50%

g)Contributi per investimenti: 20%[10]

4Eventuali ammortamenti straordinari sono stabiliti con il preventivo.

 

Beni patrimoniali

Art. 5[11]1Sono considerati, in particolare, beni patrimoniali:

a)le disponibilità di cassa, di conti bancari e postali e i piazzamenti a breve termine (a 90 giorni);

b)i crediti per imposte, per forniture e prestazioni verso terzi, i conti correnti con terzi e gli anticipi;

c)i prestiti a breve termine, gli investimenti a reddito e i depositi a termine (da 90 giorni a un anno);

d)i ratei e risconti attivi concernenti i costi ed i ricavi del conto economico, così come le entrate e le uscite del conto degli investimenti;

e)le scorte merci di prodotti e di materiale;

f)le azioni, i certificati di quote e gli investimenti a reddito a medio e lungo termine, nonché i crediti a lungo termine (oltre un anno);

g)i terreni, i beni immobili e mobili che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che possono essere alienati;

h)gli anticipi a finanziamenti speciali.

2Le scorte merci vengono attivate secondo il principio della rilevanza; non sono attivati gli inventari gestiti localmente il cui valore non ha una rilevanza economica.

3Il trasferimento dei beni patrimoniali a quelli amministrativi necessita di una base legale.

 

Rettifiche di valore dei beni patrimoniali

Art. 6[12]Le rettifiche di valore dei beni patrimoniali sono di principio determinate secondo il valore venale.

 

Valutazione delle partecipazioni e dei mutui

Art. 71Le partecipazioni di natura amministrativa sono registrate a bilancio nel seguente modo:

a)al valore nominale per il capitale di dotazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino e dell’Ente ospedaliero cantonale, maggiorato degli altri mezzi propri non vincolati esposti nei rispettivi bilanci societari, tenuto conto di una percentuale di riduzione, quale rischio d’impresa assunto dallo Stato per la garanzia degli impegni nei confronti dei due istituti;

b)al valore nominale per il capitale di dotazione dell’Azienda elettrica ticinese e per le azioni delle officine idroelettriche;

c)all’1 per cento del valore nominale per le quote di partecipazione a fondazioni;

d)al 10 per cento del valore nominale per le altre partecipazioni;

e)a fr. 1 cadauno per i buoni di godimento senza valore nominale.[13]

2Nuove partecipazioni amministrative di importo superiore a fr. 1’000’000.– possono essere ammortizzate linearmente su un periodo massimo di 10 anni, considerati l’oggetto del finanziamento e i tassi previsti all’art. 4 cpv. 4.[14]

3Le partecipazioni di natura patrimoniale sono registrate a bilancio di regola al valore venale e i prestiti di natura amministrativa e patrimoniale al valore nominale.[15]

 

Valutazione degli strumenti finanziari

Art. 7a[16]1Gli strumenti finanziari sono inizialmente iscritti nei beni patrimoniali al valore di acquisizione. Le valutazioni successive si effettuano al valore venale coerentemente con quanto definito dalla relativa raccomandazione contenuta nelle direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

2I piazzamenti finanziari in obbligazioni, prestiti o simili, detenuti fino alla scadenza, e per i quali l’importo pagato corrisponde all’importo rimborsato, sono portati a bilancio al loro valore nominale.

3Il costo d’acquisto degli elementi dei beni amministrativi corrisponde al prezzo di transazione al quale si aggiungono le spese di transazione direttamente legate all’acquisto.

Le valutazioni successive si effettuano al costo di acquisto dal quale vengono dedotti eventuali deprezzamenti dovuti a riduzioni durevoli di valore. In assenza del costo d’acquisto, si considera il valore venale.

4Gli impegni a breve e a lungo termine sono iscritti a bilancio al valore nominale.

5Aggio e disaggio derivanti da investimenti finanziari o impegni a lungo termine, al netto di eventuali costi d’emissione/acquisizione, sono ripartiti uniformemente su tutta la durata del credito o impegno.

6I prodotti derivati, sottoscritti allo scopo di copertura dei rischi sul tasso d’interesse, sono iscritti a bilancio al valore venale alla data di chiusura; la variazione del valore riscontrata rispetto alla valutazione precedente non è registrata nel conto economico, ma modifica direttamente il capitale proprio.

 

Capitale proprio e conto di compensazione

Art. 7b[17]1Gli ammortamenti dell’eccedenza passiva sono stabiliti a preventivo.

2Gli ammortamenti del disavanzo del conto di compensazione sono stabiliti a preventivo e vanno in deduzione del limite massimo di disavanzo ammissibile.

 

Conto degli investimenti

Art. 81Le spese per investimento sono iscritte nel conto degli investimenti.

2Sono considerate, in particolare, spese per investimento:

a)le spese per l’acquisto, la realizzazione e il miglioramento di beni durevoli del patrimonio amministrativo;

b)le prestazioni proprie per la creazione o il miglioramento dei beni di cui alla lettera a);

c)i sussidi a terzi per l’acquisto, la creazione o il miglioramento dei beni del loro patrimonio amministrativo;

d)i prestiti e le partecipazioni di natura amministrativa;[18]

e)i trasferimenti dei beni patrimoniali a quelli amministrativi.

3Le spese d’investimento, ad eccezione dei prestiti e delle partecipazioni di natura amministrativa, che non superano l’importo di fr. 200’000.– sono contabilizzate nel conto economico.[19]

4La Sezione delle finanze è competente per determinare la natura di investimento di una spesa.

 

Allegato

Art. 8a[20]L’allegato deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

a)lo stato del capitale proprio, il quale indica le cause della variazione del capitale proprio;

b)l’elenco degli accantonamenti per tipologia, importo ed eventuale variazione rispetto all’anno precedente;

c)l’elenco delle partecipazioni in capitale dello Stato che indica per ogni organizzazione: nome e forma giuridica dell’organizzazione, attività e compiti pubblici che svolge, capitale dell’organizzazione e quota di partecipazione dello Stato;

d)l’elenco delle garanzie nel quale sono iscritti i principali impegni condizionali per i quali lo Stato si fa garante a favore di terzi, in particolare: cauzioni, fideiussioni, garanzie, garanzie di copertura dei deficit. Devono inoltre essere rilevate eventuali altre situazioni finanziarie di carattere condizionale non incluse negli accantonamenti;

e)l’elenco delle immobilizzazioni deve fornire una visione globale dei beni d’investimento. Esso deve informare sui principi contabili adottati ed esporre, raggruppati per tipologia d’investimento, gli importi ad inizio e fine periodo nonché i relativi movimenti intermedi (uscite, entrate, ammortamenti, rettifiche di valore, ecc.);

f)l’elenco degli strumenti finanziari utilizzati.

 

Contabilità analitica

Art. 91L’applicazione della contabilità analitica è riservata prioritariamente alle unità amministrative per le quali è indispensabile conoscere il costo completo e reale delle prestazioni offerte.

2La Sezione delle finanze è responsabile per:

a)il coordinamento dell’introduzione della contabilità analitica nell’Amministrazione cantonale, secondo criteri uniformi e vincolanti;

b)la consulenza e il supporto ai servizi che hanno introdotto la contabilità analitica;

c)la sua corretta integrazione con la contabilità finanziaria dello Stato;

d)la definizione dei criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali a carico delle unità amministrative.

3Riservato il cpv. 2, l’unità amministrativa richiedente è responsabile per:

a)la messa a disposizione delle informazioni e delle risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione di progetti specifici e della successiva gestione operativa;[21]

b)la definizione dei prodotti o servizi e la scelta dei settori ai quali applicare la contabilità analitica e di conseguenza sottoporre ai rilevamenti operativi.

4L’implementazione della contabilità analitica si basa sul modello di riferimento e le raccomandazioni espresse, e riconosciute unanimemente, dalla Conferenza dei direttori delle finanze.

5Gli elementi di base necessari alla contabilità analitica sono rappresentati dai dati provenienti dalla contabilità finanziaria, in particolare dalla contabilità stipendi, combinati con valori non finanziari di rilevanza operativa.

6Il costo completo è formato dai costi diretti, imputati direttamente ai prodotti o alle prestazioni e dai costi indiretti, ripartiti secondo chiavi di riparto, specifiche ad ogni unità amministrativa.

 

Controlling finanziario

Art. 10[22]1L’attività di controlling consiste nel sostegno sistematico all’amministrazione cantonale per il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati nel preventivo e nel piano finanziario. Il sostegno è fornito attraverso la reportistica regolare e lo sviluppo di un sistema di gestione e trasmissione dell’informazione.

2

3

4Ogni unità amministrativa dello Stato è tenuta a fornire alla Sezione delle finanze le informazioni necessarie alla sua attività di controlling. Le eventuali richieste sono da inoltrare al responsabile della Divisione interessata.

5Le unità amministrative hanno la possibilità di richiedere le analisi e le elaborazioni che le concernono direttamente e, previo preavviso del Consiglio di Stato, quelle relative ad altri settori.

 

Contabilizzazioni interne

Art. 10a[23]1Gli addebiti e gli accrediti interni sono di principio utilizzati per l’imputazione dei costi dei servizi centrali, tenuto conto di una soglia di materialità superiore a fr. 1’000’000.–.

2Eventuali ulteriori imputazioni interne possono essere effettuate a livello di contabilità analitica.

 

III. Gestione dei crediti

 

Disegno di base legale dei crediti

Art. 111Il progetto di normativa per la concessione dei crediti deve specificare:

a)l’ammontare della spesa totale lorda al valore nominale;

b)i contributi da terzi;

c)il dipartimento responsabile per la riscossione dei contributi da terzi;

d)per i crediti quadro: l’istanza competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno.

2Il progetto di decreto legislativo deve indicare la ripartizione del credito tra i servizi responsabili.[24]

 

Messaggio per i crediti di competenza del Gran Consiglio

Art. 12[25]Il messaggio che accompagna la richiesta di un credito d’impegno, quadro o d’opera, deve contenere le seguenti indicazioni:

a)necessità e scopi della richiesta;

b)descrizione del progetto;

c)tempi di realizzazione;

d)descrizione di eventuali varianti studiate e abbandonate;

e)calcolo della spesa totale lorda;

f)contributi da terzi;

g)conseguenze finanziarie sul conto economico quali: personale, materiale, manutenzione, interessi e ammortamenti e ricavi;

h)relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario;

i)conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti terzi, segnatamente i Comuni;

l)compatibilità con le altre leggi cantonali e federali;

m)rapporto con il diritto europeo.

 

Credito d’opera

Art. 131Il Consiglio di Stato può conferire mandati a terzi allo scopo di definire gli elementi per la richiesta del credito di progettazione o di realizzazione di un’opera. La spesa non può superare l’importo di fr. 200'000.-- per oggetto.

2La motivazione del messaggio per la richiesta di crediti d’opera deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 12 e in modo separato, i costi del terreno, i costi della costruzione ivi compresa la progettazione, e i costi dell’arredamento e attrezzature.

3…[26]

 

Credito aggiuntivo

Art. 14[27]1Il credito aggiuntivo è richiesto al più tardi nel momento in cui le fatturazioni o gli importi deliberati superano del 10 per cento e di fr. 100’000.– l’importo del credito originario.

2Il servizio competente per l’esecuzione della spesa è responsabile della tempestiva richiesta del credito suppletorio.

3Il servizio competente per l’esecuzione della spesa può autorizzare, nei limiti di credito che gli sono assegnati, sorpassi di incarichi, delibere e contributi nella misura del 10 per cento, massimo fr. 100'000.--.

4Se vi sono più servizi incaricati la richiesta di credito aggiuntivo contempla l’insieme dei sorpassi. La responsabilità è del Dipartimento che ha proposto il messaggio con la richiesta di credito al Consiglio di Stato.

5Nel messaggio che accompagna la richiesta di credito aggiuntivo sono inoltre motivate le ragioni dei sorpassi e indicate le procedure di controllo esperite.

 

Spesa nuova di preventivo o di consuntivo

Art. 151Le nuove spese da approvare con il preventivo devono essere giustificate singolarmente nel relativo messaggio ed evidenziate nei conti con una specifica voce contabile o un conto della contabilità supplementare (tabelle).

2Le nuove spese da approvare con il consuntivo sono giustificate ed evidenziate in modo analogo.

 

Sorpasso di crediti di preventivo

Art. 161La richiesta di sorpasso del credito di preventivo deve indicare i motivi del sorpasso e la base legale che lo autorizza.

2I trasferimenti di crediti all’interno di un medesimo centro di costo e quelli da un centro di costo all’altro sono autorizzati dalla Sezione delle finanze unicamente per voci di spesa dello stesso gruppo contabile (gruppo del piano contabile a due cifre).[28]

 

IV. Piano finanziario e preventivo

 

Piano finanziario

Art. 17[29]1Il piano finanziario comprende la proiezione dei dati riferiti al conto economico e al conto degli investimenti.

2

3Il piano finanziario degli investimenti è suddiviso in settori.

4I dati di piano finanziario devono essere congruenti con quelli del progetto di preventivo.

 

Progetto di preventivo

Art. 18[30]1Le richieste di credito da inserire nel progetto di preventivo sono motivate in forma scritta; in particolare sono evidenziate le variazioni significative per rapporto al preventivo e al consuntivo precedenti.

2Per le voci di spesa e le entrate più importanti devono essere indicati i criteri e le ipotesi che giustificano l’importo inserito a preventivo.

3Le nuove spese da approvare con il preventivo secondo l’art. 28 cpv. 1 LGF e i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro secondo l’art. 25 cpv. 3 LGF sono evidenziati e giustificati separatamente.

 

Preventivo

Art. 18a[31]1Le eccezioni previste dall’art. 31 cpv. 4 LGF sono le seguenti:

a)spese strettamente vincolate

1.si tratta di spese per le quali non sussiste alcun margine di apprezzamento per il Consiglio di Stato in quanto la legge fissa esplicitamente i parametri di calcolo che le determinano;

2.esse sono autorizzate anche oltre il valore di riferimento del preventivo dell’anno precedente.

b)spese interamente finanziate da terzi, che possono essere assunte fino a concorrenza del finanziamento assicurato.

2I casi particolari previsti dall’art. 31 cpv. 4 LGF sono i seguenti:

a)spese del personale

1.è autorizzato il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di personale ausiliario e di aiuti straordinari;

2.nuovi contratti sono concessi unicamente in sostituzione di personale ausiliario partente o in relazione a nuovi compiti già decisi dal Parlamento;

3.le unità amministrative autonome sono autorizzate ad assumere nuovo personale ausiliario nella misura in cui la spesa supplementare è coperta da riserve precedentemente cumulate.

b)i mandati e le prestazioni richieste a persone terze all’Amministrazione cantonale, la cui spesa deve rispettare l’art. 31 cpv. 4 LGF, sono da valutare in relazione al concetto di spesa vincolata.

c)mandati di prestazione

1.non è autorizzata l’assunzione di nuovi impegni;

2.gli impegni contrattuali già presi con entità esterne sono regolati secondo quanto previsto dal contratto anche se i costi che ne conseguono sono superiori a quanto indicato nel preventivo dell’anno precedente;

3.per i mandati di prestazione con entità terze all’Amministrazione cantonale è autorizzato il versamento di acconti nei limiti e secondo le scadenze del contratto di prestazione dell’anno precedente; tali acconti tengono conto dell’aumento della spesa derivante dalla concretizzazione di nuove iniziative decise dal Parlamento.

d)investimenti

1.la realizzazione di investimenti per i quali è già stato stanziato il relativo credito è autorizzata secondo la pianificazione finanziaria prevista;

2.gli investimenti per i quali il Consiglio di Stato detiene una delega decisionale definita per legge sono di principio bloccati al loro valore di preventivo dell’anno precedente.

 

V. Controllo della gestione finanziaria

Sezione 1

Definizioni e competenze

 

Definizione

Art. 19Il controllo della gestione finanziaria è costituito dal controllo interno e dalla revisione interna.

 

Controllo interno

Art. 201Il controllo interno è costituito dall’insieme delle misure organizzative adottate dall’Amministrazione allo scopo di assicurare l’applicazione dei principi di gestione finanziaria e della contabilità.

2Il controllo interno riguarda le fasi di preparazione, di adozione e di esecuzione degli atti amministrativi.

3Il controllo interno presuppone il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi e un approccio orientato ai rischi dei relativi processi.

 

Revisione interna

Art. 21[32]1Il controllo interno dei processi amministrativi e finanziari è verificato, di regola a posteriori, dalla revisione interna.

2

3La revisione interna è l’attività di verifica indipendente e obiettiva per valutare e migliorare la gestione dei rischi e il controllo dei processi amministrativi, finanziari e informatici delle entità revisionate. Il Controllo cantonale delle finanze formula delle proposte concrete nell’ambito dei suoi controlli.

4Il Controllo cantonale delle finanze può partecipare all’elaborazione di normative di ordine finanziario e amministrativo e può essere rappresentato in gruppi di lavoro peritali e interdipartimentali.

5

6Le modalità operative della revisione interna e l’organizzazione del Controllo cantonale delle finanze sono regolate nello specifico regolamento del controllo cantonale delle finanze.

 

Competenze

Art. 221I singoli servizi sono in primo luogo competenti e responsabili dell’attuazione del controllo interno.

2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia vigila e coordina l’attività di controllo interno sui processi finanziari dei singoli servizi.

3Il Controllo cantonale delle finanze è responsabile dell’attività di revisione interna.

 

Processi

Art. 22a[33]L’implementazione o la modifica di processi amministrativi, finanziari e informatici tiene conto delle normative legali, nonché delle esigenze in materia di controllo interno e di revisione interna.

 

Sezione 2

Controllo interno

 

Oggetto

Art. 23Il controllo interno comporta la verifica degli aspetti formale, materiale e contabile degli atti amministrativi.

 

Controllo formale

Art. 24Il controllo formale consiste nella verifica:

a)dell’indicazione della base legale;

b)dell’ossequio della procedura stabilita dalle disposizioni applicabili ed in particolare dei visti necessari;

c)della concordanza formale fra i dati della proposta di atto amministrativo e i documenti giustificativi.

 

Controllo materiale

Art. 25Il controllo materiale consiste nella verifica:

a)dell’esistenza di una base legale sufficiente;

b)dell’applicazione dei principi della parsimonia, dell’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi e segnatamente:

1.per le entrate:

-nell’accertamento dell’ammontare e in particolare se gli interessi dello Stato sono stati adeguatamente salvaguardati; se le aliquote di imposte, tasse e emolumenti sono stati correttamente applicati; se i costi per la fornitura di prestazioni particolari da parte dello Stato sono stati integralmente considerati; se le pretese sono state integralmente e tempestivamente notificate;

-nella verifica dell’incasso ed in particolare se sono stati incassati eventuali interessi di mora e, per gli abbandoni di credito, se sono fondati su una decisione giustificata;

2.per le uscite:

-se la fornitura o prestazione fatturata corrisponde alle condizioni stabilite;

c)del riscontro sostanziale dei documenti giustificativi;

d)della presa in considerazione delle riduzioni, quali ad esempio la compensazione, i bonifici e gli sconti.

 

Controllo contabile

Art. 26Il controllo contabile consiste nella verifica:

a)dell’esattezza dell’indicazione della voce contabile alla quale l’entrata rispettivamente l’uscita è attribuibile; dell’assenza di doppio pagamento e della presa in considerazione degli acconti;

b)per le uscite: dell’effettiva disponibilità del credito a preventivo o a piano finanziario;[34]

c)per le entrate: se l’incasso corrisponde ai termini e alle condizioni stabilite nella pretesa.

 

VI. Competenze particolari

 

Responsabilità fatturazione e incassi

Art. 27[35]1I Dipartimenti e i servizi loro subordinati sono responsabili della fatturazione e dell’incasso:

a)degli importi risultanti dalle decisioni di loro competenza o dalle decisioni da loro proposte in prima istanza;

b)degli importi esigibili a titolo di prestazioni particolari a favore di terzi;

c)dei sussidi e contributi esigibili da terzi.

2I Dipartimenti e i servizi sono inoltre responsabili dell’aggiornamento delle tariffe e delle tasse da loro applicate.

3La Sezione delle finanze è competente per emanare direttive ai servizi dello Stato per quanto attiene le modalità di fatturazione, incasso e restituzioni.

 

Incasso elettronico

Art. 27a[36]1Per incasso elettronico si intende la ricezione di somme provenienti da pagamenti eseguiti con mezzi elettronici attraverso Internet.

2L’incasso elettronico è effettuato tramite l’apposita piattaforma gestita dalla Sezione delle finanze.

3La piattaforma raccoglie dagli utenti nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e gli ulteriori dati personali necessari all’erogazione delle prestazioni.

4Gli utenti eseguono il pagamento tramite un fornitore di servizi esterno, che elabora i dati relativi al pagamento, comunica alla piattaforma l’esito delle transazioni e accredita il loro importo.

5La piattaforma rende accessibile al servizio interessato i dati necessari all’erogazione delle prestazioni acquistate dall’utente.

6I dati personali sono conservati per un periodo massimo di 10 anni.

7La sicurezza è garantita da adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi, secondo lo stato attuale della tecnica.

 

Responsabilità dei pagamenti

Art. 28I Dipartimenti e per delega i servizi loro subordinati sono responsabili dei pagamenti a terzi e in particolare:

a)verificano l’ammontare e la giustificazione della richiesta di pagamento del terzo e, se del caso, rifiutano o riducono la pretesa;

b)propongono, o per delega decidono, il pagamento attestando l’esistenza della base legale e del credito di preventivo indicandoli espressamente nella proposta o nella decisione;

c)dispongono l’esecuzione tempestiva del pagamento tramite la Sezione delle finanze.

 

Responsabilità degli inventari

Art. 291Gli inventari sono tenuti dai seguenti servizi:

a)i servizi generali del Dipartimento del territorio per tutti i beni immobili di proprietà dello Stato;

b)la Sezione della logistica per gli edifici, gli arredamenti, le attrezzature e il materiale per i quali la responsabilità non è delegata ad altri servizi;

c)il Centro sistemi informativi per le apparecchiature d’informatica, i programmi e gli impianti di telecomunicazione per i quali la responsabilità non è delegata ad altri servizi;

d)l’Ufficio automezzi e macchine dello Stato per gli autoveicoli, ad eccezione di quelli del Corpo di Polizia;

e)il Corpo di Polizia per il materiale ed i veicoli ad esso affidati;

f)…;[37]

g)tutti gli altri servizi che non dipendono dai servizi centrali per gli acquisti di beni mobili.

2Gli istituti, le aziende e gli altri servizi sono responsabili dei beni in loro possesso.

3Ogni servizio competente è tenuto a definire delle specifiche direttive sulla tenuta degli inventari che dovranno essere approvate dalla Sezione delle finanze.

4La Sezione delle finanze è competente per definire la soglia di materialità per l’attivazione a bilancio degli inventari gestiti localmente ai sensi dell’art. 5 cpv. 2.[38]

 

Conservazione dei documenti contabili[39]

Art. 30[40]1Le unità amministrative, previa digitalizzazione e relativo inserimento nel gestionale, conservano i documenti contabili cartacei per almeno 12 mesi. Tali documenti devono essere originali e conservati per almeno 3 anni qualora l’originalità esplichi effetti giuridici a seguito di norme legislative o esecutive.

2La Sezione delle finanze conserva le riproduzioni dei documenti contabili e la tenuta della contabilità su supporto informatico per almeno 10 anni.

3

4Le unità amministrative autorizzate per delega speciale alla tenuta della contabilità secondo l’articolo 34 lettera n) LGF conservano i documenti contabili e la relativa contabilità su supporto informatico per 10 anni. Per i documenti contabili cartacei valgono le medesime disposizioni del capoverso 1.

5Le unità amministrative competenti sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni di protezione dei documenti che rivestono importanza storica.

6La distruzione dei documenti contabili originali deve avvenire in modo da renderli illeggibili sotto responsabilità delle unità amministrative preposte alla conservazione.

 

Accettazione di liberalità e successioni

Art. 311L’accettazione di liberalità e di successioni a favore dello Stato è di competenza del Consiglio di Stato; le liberalità che comportano oneri d’investimento, di gestione o di manutenzione sproporzionate al loro valore economico, storico o culturale sono rifiutate.

2Le proposte dei terzi devono essere verificate dall’istanza competente a preavvisare l’acquisto a titolo oneroso dell’oggetto della liberalità.

 

Abbandono amministrativo dei crediti

Art. 32[41]1L’abbandono amministrativo di un credito, e la conseguente contabilizzazione dell’importo a perdita, è di regola attestato dall’esito di una procedura esecutiva.

2La Sezione delle finanze è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti sino ad un importo massimo di fr. 4’000.– per singolo caso.

3La Divisione delle risorse è competente per:

a)decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 4’000.– e sino ad un importo massimo di fr. 8’000.– per singolo caso;

b)stabilire l’importo al disotto del quale si rinuncia all’avvio della procedura esecutiva.

4Il Consiglio di Stato è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 8’000.– per singolo caso.

5L’abbandono amministrativo dei crediti non preclude un’eventuale riavvio della procedura d’incasso qualora il debitore sia nuovamente reperibile o solvibile.

6Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.

 

Condono dei crediti

Art. 32a[42]1Al debitore caduto nel bisogno, per il quale il pagamento di quanto dovuto sarebbe oltremodo gravoso e al quale è stato concesso un condono per imposte da parte della Divisione delle contribuzioni, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, può essere condonato il proprio debito nella medesima proporzione.

2La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dai mezzi di prova necessari, va presentata alla Sezione delle finanze.

3La Sezione delle finanze è competente per decidere il condono dei crediti sino ad un importo massimo di fr. 4000.– per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono.

4La Divisione delle risorse è competente per decidere il condono dei crediti oltre fr. 4000.– e sino ad un importo massimo di fr. 8000.– per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono nonché sentita la Sezione delle finanze.

5Il Consiglio di Stato è competente per decidere il condono dei crediti oltre fr. 8000.– per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono, la Divisione delle risorse nonché la Sezione delle finanze.

6Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

7Il debitore che, intenzionalmente o per negligenza, ottiene un condono ingiustificato, è punito con la multa.

8La multa equivale di regola all’importo condonato in modo ingiustificato. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’importo condonato in modo ingiustificato.

9Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.

 

VII. Disposizioni abrogative e finali

 

Art. 33[43]

 

Abrogazioni

Art. 341È abrogato il regolamento di applicazione della legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 26 giugno 1990.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[44]

 

 

Pubblicato nel BU 2005, 1.


[1]  Titolo modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

[2]  Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[3]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[4]  Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[5]  Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[6]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[7]  Lett. modificata dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 279.

[8]  Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

[9]  Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

[10]  Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

[11]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[12]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[13]  Cpv. modificato dal R 6.2.2019; in vigore dal 8.2.2019 - BU 2019, 44.

[14]  Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[15]  Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[16]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[17]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[18]  Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[19]  Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[20]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[21]  Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[22]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[23]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[24]  Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[25]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[26]  Cpv. abrogato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[27]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[28]  Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[29]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[30]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[31]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[32]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[33]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[34]  Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[35]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[36]  Art. introdotto dal R 29.9.2016; in vigore dal 4.10.2016 - BU 2016, 414.

[37]  Lett. abrogata dal R 28.2.2018; in vigore dal 2.3.2018 - BU 2018, 85.

[38]  Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[39]  Nota marginale modificata dal R 29.9.2016; in vigore dal 4.10.2016 - BU 2016, 414.

[40]  Art. modificato dal R 28.8.2024; in vigore dal 30.8.2024 - BU 2024, 198; precedente modifica: BU 2015, 306.

[41]  Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[42]  Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[43]  Art. abrogato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[44]  Entrata in vigore: 4 gennaio 2005 - BU 2005, 1.