DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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Legge

sugli impianti pubblicitari

(del 26 febbraio 2007)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato,

-visto il rapporto parziale 2 di maggioranza 7 febbraio 2007 n. 5675 R1 parz. 2 della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Scopo

Art. 1[1]La presente legge ha per scopo di regolare la posa e l’esposizione di impianti pubblicitari, al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità e l’uso della lingua italiana.

 

Campo di applicazione

Art. 21Soggiacciono alla presente legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica, situati su fondi pubblici o privati.

2La legge non si applica:

a)alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d’utilità pubblica;

b)alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

3I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.

4È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.

 

TITOLO II

Autorizzazioni

 

Autorizzazione

Art. 31L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario soggiace al rilascio di un’autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di situazione per gli impianti situati all’interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori comunali. Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al Consiglio di Stato.

2Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio.

3Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.

4Ogni cittadino domiciliato nel Comune in cui è installato l’impianto pubblicitario e ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità competente secondo l’art. 3 cpv. 1 che l’autorizzazione sia revocata qualora gli impianti pubblicitari non siano conformi all’art. 1.[2]

 

Criteri di autorizzazione

Art. 4[3]1L’impianto pubblicitario, conformemente all’art. 1, non deve portare pregiudizio alla sicurezza del traffico motorizzato e pedonale e rispettare le bellezze naturali, i beni culturali e il paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la moralità.

2Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica che pubblicizzano il consumo di tabacco. Tale divieto si estende agli spazi interni degli edifici e luoghi pubblici che appartengono allo Stato, ai Comuni e agli enti o fondazioni di diritto pubblico. L’autorità competente può concedere in via eccezionale deroghe per la sponsorizzazione di manifestazioni temporanee, escluse quelle sportive e per minorenni.

3Le scritte pubblicitarie devono essere in lingua italiana. La traduzione in altre lingue è ammessa, purché non a caratteri superiori o più appariscenti.

4I Comuni mediante regolamenti speciali o norme di attuazione del Piano regolatore comunale possono definire limitazioni e restrizioni, criteri di sobrietà e di uniformità, se del caso distinti per zona.

 

TITOLO III

Disposizioni esecutive e tasse

 

Disposizione d’esecuzione

Art. 51Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’osservanza della presente legge, presta la consulenza ai Comuni, emana direttive e cura i rapporti con l’autorità federale.

2Esso emana il regolamento di applicazione e disciplina segnatamente modalità e contenuti della domanda di autorizzazione.

 

Tasse

Art. 61Per ogni decisione di rilascio dell’autorizzazione o di rigetto della domanda è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 2’500.--.

2Le spese per l’esecuzione di perizie e altre prestazioni sono poste a carico del richiedente.

 

TITOLO IV

Misure amministrative, contravvenzioni e rimedi di diritto

 

Misure amministrative

Art. 71In caso di violazione alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può ordinare le seguenti misure:

-la manutenzione, la riparazione o la modifica dell’impianto pubblicitario;

-la rimozione dell’impianto pubblicitario.

2La procedura è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[4]

 

Contravvenzioni

Art. 8Le contravvenzioni alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione con una multa da fr. 100.-- a fr. 10’000.--.

 

Rimedi di diritto

Art. 91Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.[5]

2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Norma abrogativa

Art. 10La Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 è abrogata.

 

Norma transitoria

Art. 11Gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme dovranno essere adattati o rimossi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Entrata in vigore

Art. 12Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[6]

 

 

Pubblicata nel BU 2007, 135.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 223.

[3]  Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.

[4]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[5]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

[6]  Entrata in vigore: 20 aprile 2007 - BU 2007, 135.
N.B. La delega al Dipartimento e le vie di ricorso contro le decisioni del medesimo saranno stabilite nel regolamento di applicazione che verrà emanato dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa.