Regolamento
sulla protezione dei beni culturali
(del 6 aprile 2004)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la Legge sulla protezione dei beni culturali
Titolo I
Disposizioni generali
Capitolo 1
Definizioni
Definizioni
a) bene culturale
Art. 1 (art. 2)1Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici, gli impianti, le parti o gli insiemi dei medesimi, le rovine e i siti archeologici.
2Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d’arte o d’arredo.
b) bene d’interesse cantonale
Art. 2 (art. 3)1Appartengono alla categoria dei beni immobili d’interesse cantonale quelli che rivestono interesse per l’intera collettività cantonale e che sono protetti per decisione cantonale.
c) bene d’interesse locale
2Appartengono alla categoria degli immobili d’interesse locale quelli che rivestono interesse per una collettività locale e che sono protetti per decisione dell’autorità locale.
d) bene degno di protezione
Art. 3 (art. 15)Sono considerati degni di protezione quei beni culturali non ancora protetti, nei quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.
Riconoscimento di istituzioni culturali
Art. 4 (art. 4)1Per essere riconosciuta, un’istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
a)disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico;
b)disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile;
c)disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell’istituzione, il suo corretto funzionamento e un’adeguata conservazione del patrimonio.
2L’istanza di riconoscimento deve essere presentata all’Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l’adempimento dei requisiti per il riconoscimento.
3Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al riconoscimento su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).
TITOLO II
Misure di promozione
Informazione e consulenza
Art. 5 (art. 6/7)1L’UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali, collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le associazioni, per la conoscenza, il rispetto e la promozione dei beni culturali mobili e immobili.
2L’UBC elabora direttive concernenti la corretta modalità di conservazione e protezione dei beni culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne faccia richiesta.
3Nell’ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l’UBC prende contatto, in particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.
Contributo finanziario alla conservazione
a) definizioni
Art. 6 (art. 8)1Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.
2Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
3Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.
4Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie, sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).
b) domanda
Art. 7 (art. 8)1La domanda scritta di contributo per interventi su beni culturali protetti d’interesse cantonale, ed eccezionalmente per interventi ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 della Legge, deve essere presentata all’UBC.
2La domanda deve essere corredata del progetto d’intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta dell’UBC, ogni altro complemento o giustificativo necessario all’istruzione della pratica.
3Il proprietario, in particolare il privato, deve sollecitare la partecipazione finanziaria del Comune o di altri enti locali. Nel caso in cui il Comune rifiuti senza valido motivo di partecipare alle spese, il Consiglio di Stato può stabilire d’ufficio la sua quota di partecipazione.
c) competenze
Art. 8 (art. 9)Il Consiglio di Stato decide sui contributi nella forma di garanzia statale al finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.
d) condizioni e oneri
Art. 9 (art. 10)L’erogazione del contributo può essere subordinata segnatamente alle seguenti condizioni:
a)il rispetto delle direttive dell’UBC riguardo alle modalità di manutenzione, di conservazione e di restauro;
b)l’esecuzione dei lavori sotto la vigilanza dell’UBC e della CBC;
c)la stipulazione di contratti di manutenzione periodica che garantiscano una manutenzione regolare;
d)l’obbligo di consentire la fruizione pubblica del bene protetto.
e) erogazione
Art. 10 (art. 10)1Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall’UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.
2Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.
f) restituzione
Art. 11 (art. 11 e 12)1La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l’ipoteca legale a garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell’UBC.
2Se le condizioni di restituzione risultano adempiute, l’UBC ne dà immediato avviso al proprietario e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.
3Il Consiglio di Stato decide sull’obbligo, sull’importo e sul termine di restituzione; per giustificati motivi può essere concesso un pagamento dilazionato.
TITOLO III
Misure di protezione
Capitolo 1
Protezione preventiva
Obblighi di informazione
Art. 12 (art. 15)1L’UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento di cui all’art. 34 del presente Regolamento.
2La scoperta di un bene culturale o l’esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere tempestivamente notificati all’UBC e al Municipio del luogo i quali debbono darne immediata comunicazione al Dipartimento competente.
Ispezione
Art. 13 (art. 16)Autorità competenti ai sensi dell’art. 16 della legge sono l’UBC e il Municipio del luogo.
Provvisionali
Art. 14 (art. 17)1Il Dipartimento è competente a ordinare misure provvisionali in caso di beni culturali protetti; il Municipio limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
2Il Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC emana le misure provvisionali in caso di beni degni di protezione.
Capitolo 2
Istituzione della protezione
Sezione I
Beni immobili
Procedura
Art. 15 (art. 20)1Il Municipio, nell’ambito dei suoi compiti pianificatori, sottopone al Dipartimento la sua proposta relativa ai beni immobili da proteggere.
2Il Dipartimento, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, indica - di regola nell’esame preliminare - quali sono gli immobili d’interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d’interesse locale.
3Negli altri casi la Sezione dello sviluppo territoriale (SST), su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, invita il Municipio ad avviare la procedura di variante per l’istituzione della protezione dei beni d’interesse cantonale. Sono nel frattempo applicabili le misure di salvaguardia della pianificazione giusta gli art. 56 ss. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), in particolare la zona di pianificazione.[1]
4Se il Comune si oppone o resta inattivo, il Consiglio di Stato modifica d’ufficio il piano sottopostogli per approvazione o promuove la procedura degli articoli 4 e 5 Rlst.[2]
5Il Consiglio di Stato, in sede d’approvazione del piano regolatore, istituisce la protezione dei beni immobili d’interesse cantonale e approva la protezione di quelli d’interesse locale.
Modalità e contenuti
Art. 16 (art. 22)1Il Piano regolatore o il Piano di utilizzazione cantonale stabiliscono:
a)i beni culturali di interesse cantonale, comprese le zone archeologiche:
-quelle protette, nelle quali sono presenti beni archeologici;
-quelle di interesse archeologico, nelle quali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo deve essere notificato almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori all’UBC, che decide sui provvedimenti del caso, informando l’istante e il Municipio;
b)i beni culturali d’interesse locale;
c)gli eventuali perimetri di rispetto.
2Le norme d’attuazione:
-definiscono i contenuti della protezione in base alla scheda di inventario,
-indicano i criteri di intervento sui beni protetti e all’interno dei perimetri di rispetto.
Sezione II
Beni mobili
Procedura
a) su proposta del Dipartimento o a richiesta
del proprietario
Art. 17 (art. 21)1L’UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all’art. 35 - sentito il proprietario e su preavviso della CBC, propone al Consiglio di Stato l’istituzione della protezione dei beni mobili.
2Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all’UBC che il suo bene venga posto sotto protezione. L’UBC, sentito il preavviso della CBC, formula la sua proposta all’attenzione del Consiglio di Stato.
Forma
Art. 18 (art. 21)1I beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l’interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l’istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.
2Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione debbono essere modificati.
Capitolo 3
Effetti della protezione
Interventi su beni protetti
a) di interesse cantonale
Art. 19 (art. 24)1La domanda di autorizzazione all’intervento dovrà di regola essere corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria, allestita conformemente alle direttive dell’UBC.
2In previsione di un intervento, il proprietario di un bene protetto di interesse cantonale è tenuto a chiedere per iscritto all’UBC la consultazione preliminare da parte della CBC prima di procedere all’elaborazione di studi e progetti.
3L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide riguardo all’autorizzazione di intervento. I lavori non potranno iniziare prima dell’approvazione del progetto da parte dell’UBC.
b) immobili di interesse locale
Art. 20 (art. 25)Il proprietario di un immobile protetto d’interesse locale deve notificare all’UBC il progetto di intervento al piú tardi con la domanda o la notifica di costruzione; l’UBC si pronuncia nei termini di legge.
Alienazioni
Art. 21 (art. 26)1La notifica di cui all’art. 26 della legge va inoltrata all’UBC.
2In caso di alienazione di beni mobili la notifica deve essere inoltrata all’UBC ed al Municipio del domicilio dell’alienante.
3Devono essere indicati la causa, il prezzo dell’alienazione e le generalità complete del nuovo proprietario.
Beni mobili di proprietà di enti pubblici
Art. 22 (art. 27)1L’ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all’UBC la richiesta di vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell’acquirente.
2L’autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali.
3L’UBC rilascia l’autorizzazione di vendita, sentito il preavviso della CBC.
Cambiamenti di ubicazione di beni mobili
Art. 23 (art. 29)1Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all’UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali.
2Il proprietario di un bene protetto deve presentare all’UBC la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone.
3L’UBC rilascia l’autorizzazione, sentito il preavviso della CBC.
Capitolo 4
Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici
Diritto di prelazione su beni mobili protetti
Art. 24 (art. 31)1Con la notifica dell’alienazione decorre il termine per l’esercizio del diritto di prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve comunicare immediatamente all’UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i giustificativi.
2Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC.
3Su richiesta dell’UBC il Comune deve determinarsi sull’eventuale esercizio del suo diritto di prelazione; in caso di rinuncia all’esercizio del diritto sia da parte del Cantone che del Comune, l’UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all’acquisto.
Deposito legale
a) di stampati
Art. 25 (art. 33)1L’istituto competente per il deposito degli stampati è l’Archivio di Stato.
b) di riproduzioni di immagini e suoni
2L’obbligo del deposito si estende alla grafica d’arte, alla riproduzione di immagini o suoni su nastro magnetico o su altro supporto.
3Non sussiste obbligo del deposito di un secondo esemplare quando si tratti di opere a tiratura complessiva inferiore a cinquanta esemplari.
4Per il deposito di opere il cui costo di produzione supera fr. 250.-- è dovuto un indennizzo pari all’eccedenza di costo.
Capitolo 5
Protezione speciale di beni archeologici
Scavi archeologici
Art. 26 (art. 34 cpv. 3, 35)1Con scavo archeologico si intendono in particolare: prospezioni, sondaggi manuali e meccanici, ricerche con apparecchi di rilevamento, scavi preventivi, scavi di emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici.
2La decisione e l’esecuzione di scavi archeologici preventivi o d’emergenza competono all’UBC.
Concessione di scavo
Art. 27 (art. 36 e 37)1La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all’UBC corredata dai seguenti documenti:
a)comprovata motivazione scientifica
b)titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente
c)piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento
d)programma di scavo che contempli le modalità di ripristino dell’area interessata dallo scavo e della conservazione degli eventuali reperti immobili portati alla luce
e)l’accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente deve parimenti informare il Municipio e i vicini coinvolti del programma di scavo.
2La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.
3La sorveglianza viene esercitata dall’UBC e dalla CBC che hanno diritto d’accesso al cantiere.
Proprietà dei reperti
Art. 28 (art. 38)1I reperti archeologici costituenti beni immobili appartengono al proprietario del fondo nel quale sono stati ritrovati, salvo il caso in cui debbano essere rimossi per la loro protezione.
2L’UBC, sentito il preavviso della CBC, decide sull’eventuale trasferimento.
Indennità
Art. 29 (art. 39)1L’importo dell’indennità dovuta per danni materiali provocati dallo scavo o per altri danni da indennizzare è stabilito d’intesa tra il proprietario e la SST sino a concorrenza di fr. 10'000.--.[3]
2Oltre questo importo l’indennità è stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta dell’UBC, sentito il preavviso della CBC.
3Il proprietario del fondo che richiede un indennizzo deve presentare un conteggio dettagliato dei danni e i relativi documenti giustificativi.
Capitolo 6
Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe
Competenze e organizzazione
Art. 30 (art. 41)1La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il quale si avvale della consulenza dell’UBC.
2L’Ufficio della Protezione civile e della difesa integrata (UPCiDI), in collaborazione con l’UBC, promuove l’attività di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe; esso collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.
3Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro.
TITOLO IV
Disposizioni organizzative
Capitolo 1
Inventario
Censimento
Art. 31L’UBC raccoglie e coordina, in collaborazione con gli altri servizi cantonali, tutte le informazioni relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale; il censimento è costantemente aggiornato.
Inventario
Art. 32 (art. 42 e 43)1L’UBC elabora e tiene a giorno l’inventario dei beni culturali protetti.
Scheda informativa
2La scheda informativa deve indicare almeno:
a)la denominazione del bene;
b)l’ubicazione;
c)la proprietà;
d)la descrizione, il motivo e l’estensione della tutela.
Accesso ai dati
Art. 33Per l’accesso ai dati del censimento si applica per analogia l’art. 43 cpv. 2 della legge.
Capitolo 2
Competenze e organizzazione
In generale
Art. 34 (art. 44 e 47)La protezione dei beni culturali spetta:
a)ai servizi e organismi del Cantone;
b)ai Municipi;
c)alle istituzioni culturali riconosciute.
Servizi e organismi con compiti di tutela
Art. 35I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono:
-la Commissione dei beni culturali (CBC)
-l’Ufficio dei beni culturali (UBC)
-l’Archivio di Stato (AdS)
-il Museo cantonale d’arte (MA) e la Pinacoteca Züst (PZ)
-il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)
-la Sezione della logistica (SL)
-l’Ufficio Protezione Civile e della Difesa Integrata (UPCiDI).
Collaborazione tra servizi e organismi
Art. 361L’AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l’UPCiDI collaborano con l’UBC, segnatamente:
a)fornendo l’elenco aggiornato e la documentazione dei beni culturali di cui hanno la cura;
b)proponendo il riconoscimento di istituzioni culturali ai sensi dell’art. 4 della legge;
c)proponendo misure provvisionali ai sensi dell’art. 17 della legge;
d)autorizzando il prestito di beni culturali di loro competenza per esposizioni temporanee;
e)nel caso dell’UPCiDI, trasmettendo alle regioni di Protezione civile le direttive sull’applicazione della legge.
2Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l’UBC nella protezione dei beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.
3Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro; esso si compone di un delegato ciascuno del DT, DFE, DECS, DI, presieduto dal capo della Sezione dello sviluppo territoriale.[4]
Commissione dei beni culturali; competenze
Art. 37 (art. 45)1Rientrano nelle competenze della Commissione, oltre a quelle stabilite dalla legge:
a)la consulenza al Consiglio di Stato sulla politica di protezione dei beni culturali
b)la consulenza e la collaborazione ai comuni in materia di tutela dei beni culturali
c)la designazione di uno o piú delegati per l’esame di temi specifici
d)la proposta di assegnazione, a persone di riconosciuta competenza, di mandati di studio o di allestimento di perizie su temi di particolare importanza o controversi.
2Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.
3Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.
4La segreteria è attribuita all’UBC.
Ufficio beni culturali
Art. 381L’applicazione della Legge spetta all’Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le competenze che gli sono assegnate dalla Legge e dal Regolamento.
2L’Ufficio si compone di tre servizi:
a)il Servizio inventario;
b)il Servizio monumenti;
c)il Servizio archeologia.
Entrata in vigore
Art. 39Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[5] con la sua pubblicazione.
Pubblicato nel BU 2004, 174.
[1] Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647; precedente modifica: BU 2006, 180.
[2] Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
[3] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
[4] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
[5] Entrata in vigore: 9 aprile 2004 - BU 2004, 171.