Definizioni

13.03.05 Assicurazione malattie

Assicuratori malattie e assicurazione delle cure medico-sanitarie: assicurati sussidiati

Assicurati sussidiati: a livello nazionale l'obbligo generalizzato d'assicurazione contro le malattie è entrato in vigore solo a far tempo del 1° gennaio 1996. Nel Cantone Ticino l'obbligo d'assicurazione contro le malattie è stato decretato a far tempo del 1° gennaio 1987 in forza della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 28 maggio 1986). Attraverso la legge sono stati introdotti tre principi fondamentali:

  • l'obbligatorietà assicurativa generalizzata nei confronti della popolazione residente1;
  • l'aiuto diretto, sotto forma di sussidio, nei confronti delle persone di condizioni economiche modeste;
  • il catalogo obbligatorio di prestazioni a carico dell'assicuratore sociale delle cure medico-sanitarie.
    Fino al 1992 il sussidio verso la popolazione era attribuito in forma automatica: tutta la popolazione i cui redditi fiscali erano inferiori ai limiti fissati nella legge, era automaticamente sussidiata. A partire dal 1993 è stato istituito il principio dell'istanza individuale, attraverso un modulo ufficiale, per l'ottenimento di questa forma di sovvenzione sociale. Questa novella era destinata però solo ad una parte di popolazione.

A far stato del 1° gennaio 1994, il principio del sussidio attraverso un'istanza individuale è stato generalizzato a tutte le categorie di persone che potenzialmente potevano accedere a questa forma di aiuto sociale. Dal 1996 anche gli assicurati beneficiari di PC AVS/AI rientrano nel quadro della popolazione beneficiaria dei sussidi LAMal. Questi ultimi non devono però produrre un'istanza scritta: le pratiche di sussidio sono regolate direttamente dall'Autorità cantonale. Precedentemente il premio d'assicurazione per questa categoria di persone era finanziato nel quadro della PC AVS/AI medesima.

A partire dal 2006 si è ritenuto di modificare leggermente la sistematica rispetto alla serie storica in precedenza pubblicata, nella finalità di presentare dati coerenti, controllati e confermati (dati cantonali per quanto attiene agli assicurati sussidiati e dati federali concernenti la popolazione totale assicurata).

Note

1La legge prevedeva invero un'eccezione - ancorché unica - (art. 37); e meglio "Le persone che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 50 anni sono esonerate dall'obbligo assicurativo fintanto che il loro reddito personale o quello della loro famiglia supera il limite previsto all'art. 15".



Per saperne di più

Dipartimento della sanità e della socialità, Istituto delle assicurazioni sociali,Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Ufficio delle prestazioni,Servizio sussidi assicurazione malattia
Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
sussidi@ias.ti.ch: