Definizioni

13.04.06 Tutele e curatele

Tutele e curatele

Il diritto tutorio riferito ai maggiorenni si occupa sostanzialmente della problematica degli stati di debolezza e della necessità di sostegno di persone adulte, in particolare attraverso la protezione del patrimonio e il sostegno personale. Il diritto tutorio riferito ai minorenni si occupa di proteggere l'interesse del minore qualora i detentori dell'autorità parentale non sono in grado di farvi fronte, o lo sono solo in modo parziale, al fine di garantirne l'ottimale sviluppo fisico, psichico, emotivo e sociale.

Il diritto materiale è disciplinato a livello federale dal Codice civile svizzero (CCS). L'organizzazione e la procedura sono regolamentate dalla Legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut, RL 4.1.2.2) e dal relativo regolamento di applicazione (RTut, RL 4.1.2.2.1). Nel cantone Ticino la funzione di autorità tutoria è esercitata dalle commissioni tutorie regionali (art. 2 cpv. 1 LTut). La funzione di autorità di vigilanza è esercitata dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 2 cpv. 2 LTut e 10 RTut).

I dati sulle tutele e curatele sono forniti dall'Ufficio di vigilanza sulle tutele, che in qualità di autorità di vigilanza sulle Commissioni tutorie regionali dispone di una banca dati relativa alle misure tutorie attive.