Definizioni
Le rendite d'invalidità sono riconosciute agli assicurati che presentano un'incapacità di guadagno permanente o di lunga durata causata da un danno alla salute di natura fisica, psichica o da un'infermità congenita. La rendita viene concessa soltanto quando sono state valutate tutte le possibilità reintegrative al fine di mettere l'assicurato di potersi rendere indipendente economicamente. La rendita d'invalidità viene riconosciuta quando il grado d'incapacità di guadagno raggiunge, durante un anno, almeno il 40%. Anche nell'assicurazione invalidità sono riconosciute sia le rendite ordinarie (quelle determinate secondo il reddito conseguito dall'assicurato) sia le rendite straordinarie (che sono riconosciute in particolare ai giovani invalidi, ossia ai beneficiari che non hanno potuto contribuire all'AVS/AI).