Definizioni

Edifici (CFP)

La rilevazione degli edifici e delle abitazioni condotta nell’ambito del censimento della popolazione non riguarda tutti gli edifici, ma unicamente quei locali destinati all’abitazione o che al momento della rilevazione risultavano occupati. Per edificio s’intende ai sensi del censimento ogni costruzione isolata o separata da un muro divisorio, che il giorno di riferimento risulta abitata o abitabile. Gli edifici che il giorno di riferimento risultano inabitati vengono censiti soltanto se adibiti ad abitazione permanente. Restano pertanto esclusi dal censimento: gli edifici amministrativi, commerciali o adibiti a scopi culturali, le fabbriche, i depositi, i garage, gli edifici di culto e quelli scolastici, le palestre, le piscine coperte e gli edifici annessi alle fattorie a condizione che non contengano al momento del censimento abitazioni parzialmente occupate o non occupate.

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Ustat, ultima modifica: 14.05.2024