Definizioni

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
Abbreviazione/sigla: PC

Svolgono una funzione correttiva, permettendo all’assicurato di coprire il sostentamento qualora le rendite e le altre entrate non bastino. Oltre al necessario per coprire il sostentamento, comprendono anche eventuali rimborsi per spese di malattia non coperte da un’assicurazione. Queste prestazioni sono finanziate dal Cantone e dai Comuni e sono sussidiate dalla Confederazione. L’unico organo competente in Ticino per determinare e pagare le prestazioni complementari è la Cassa cantonale di compensazione.