02.02.06 Pianificazione territoriale, zone edificabili

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Superficie di bosco dissodata

La politica forestale svizzera si basa sul principio della conservazione quantitativa e qualitativa del bosco. In base a questo principio la parte del territorio ricoperta da boschi deve essere salvaguardata nella sua estensione e ripartizione spaziale. Le ripercussioni di questa politica sulla gestione del territorio e del paesaggio sono finora state positive ed hanno messo al riparo il bosco da interventi speculativi.

La legislazione forestale sancisce il divieto di dissodare, permettendo però delle deroghe quando sono dati gravi motivi, una necessità preponderante rispetto all'interesse generale di salvaguardare il bosco e l'impossibilità di realizzare un impianto o un'infrastruttura al di fuori del bosco. La legge prevede che ogni superficie dissodata debba essere compensata tramite rimboschimento, che deve avvenire, se possibile, nella medesima regione; se ciò non è possibile, in un'altra regione. Nelle aree densamente boscate, come è il caso di una buona parte del nostro cantone (in cui circa la metà dell'intero territorio è foresta), è data la possibilità, in base all'art. 7 cpv. 3 della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991, di compensare i dissodamenti non tramite rimboschimento, ma tramite l'attuazione di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

Nella prassi vengono concessi dissodamenti anche per l'edilizia privata, cosa che di regola avviene però solo nei casi in cui colui che richiede il dissodamento è in grado di proporre la compensazione con un rimboschimento quantitativamente e qualitativamente equivalente sullo stesso mappale. In questi casi particolari, il dissodamento equivale, in pratica, ad uno "spostamento" del bosco all'interno di un'area con la stessa destinazione d'uso a piano regolatore.

La statistica presenta l'estensione complessiva del bosco per il quale, nel corso dell'anno, è stata concessa un'autorizzazione a dissodare, suddividendola in base al tipo e allo scopo del dissodamento. Nel consultarla, va tenuto presente che i dati in essa riportati non corrispondono alla superficie di bosco "andata irrimediabilmente persa" (questo vale solo per i dissodamenti di bosco a carattere definitivo). Nel caso delle discariche, ad esempio, le superfici si riferiscono ad aree nelle quali, a deposito ultimato, sarà ripristinato un bosco con caratteristiche simili a quello che in precedenza era stato eliminato (vedi la definizione di dissodamento temporaneo).



Per saperne di più

Dipartimento del territorio,
Sezione forestale, Ufficio pianificazione e conservazione,
Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
tel. +41 (0) 91 814 28 45,
dt-sf.upc@ti.ch


Svizzera:
Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO), art. 3-9