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- Informazioni sulla sicurezza sociale
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13.01.01
Presentazioni generali - Conto globale della sicurezza sociale
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13.02.01
Conto globale della sicurezza sociale - Assicurazioni sociali
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13.03.02
Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) -
13.03.03
Previdenza professionale -
13.03.04
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Assicurazione disoccupazione -
13.03.08
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13.03.09
Indennità perdita di guadagno (IPG) - Prestazioni sociali
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13.04.01
Prestazioni sociali -
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13.04.03
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Servizi e istituti sociali
13.03.04 Assicurazione invalidità (AI)
News | Tabelle dati | Definizioni
Rendite completive dell'AVS e dell'AI
I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva dell'AVS per il/la coniuge, qualora quest'ultimo/a non percepisca già una rendita AVS e sia nato/a nel 1941 o prima. Una rendita completiva viene altresì versata per ogni figlio che, alla morte del genitore che percepisce una rendita di vecchiaia, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Queste rendite sono versate di norma fino ai 18 anni del figlio, limite che può però raggiungere i 25 anni nel caso di figli agli studi o impegni in un tirocinio. La rendita completiva per i figli viene corrisposta anche alle persone legittimate alla rendita d'invalidità.
Ustat, ultima modifica: 07.05.2015