13.03.04 Assicurazione invalidità (AI)

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Rendite completive dell'AVS e dell'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva dell'AVS per il/la coniuge, qualora quest'ultimo/a non percepisca già una rendita AVS e sia nato/a nel 1941 o prima. Una rendita completiva viene altresì versata per ogni figlio che, alla morte del genitore che percepisce una rendita di vecchiaia, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Queste rendite sono versate di norma fino ai 18 anni del figlio, limite che può però raggiungere i 25 anni nel caso di figli agli studi o impegni in un tirocinio. La rendita completiva per i figli viene corrisposta anche alle persone legittimate alla rendita d'invalidità.

Ustat, ultima modifica: 07.05.2015