13.03.02 Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

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Rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dovrebbero soddisfare, in misura adeguata, i fabbisogni vitali delle persone anziane, degli invalidi, delle vedove, dei vedovi e degli orfani. L'AVS, come pure l'AI, fa infatti parte del primo pilastro previsti dalla Costituzione federale: si ricorda che il secondo pilastro è la previdenza professionale che, unitamente al primo pilastro dovrebbe garantire il mantenimento del tenore di vita dopo il pensionamento mentre il terzo pilastro è la previdenza personale privata. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti. Le vedove ed i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli: i vedovi perdono il diritto alla rendita per vedovo quando il figlio più giovane compie il diciottesimo anno d'età. Le vedove senza figli hanno diritto alla rendita se, al momento della morte del coniuge, hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno 5 anni. I figli hanno diritto ad una rendita per orfani alla morte del padre o della madre o di entrambi i genitori. Le rendite straordinarie sono state soppresse dal 1997; rimangono soltanto alcuni beneficiari per un diritto acquisito precedentemente.

Ustat, ultima modifica: 07.05.2015