03.02.04 Manodopera straniera
Rifugiati riconosciuti
[Réfugiés reconnus - Flüchtlinge]
Persone di nazionalità straniera considerate rifugiati ai sensi della legge sull’asilo e della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. Sono persone che, nel loro paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. I rifugiati riconosciuti ottengono un permesso di dimora (libretto B) o un permesso di domicilio (libretto C).
Ustat, ultima modifica: 21.09.2015