13.04.06 Tutele e curatele

Tabelle dati | Definizioni

Tutele in seguito a privazione dell'autorità parentale (art. 311 e 312 CCS)

Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità (facoltà di rappresentare il figlio e di scegliere per lui cure, educazione, orientamento scolastico e professionale). È necessario nominare un tutore, quando l'autorità parentale è tolta ad entrambi i genitori.


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Misure tutorie (minorenni)


Voci correlate:

Fonti statistiche