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- Informazioni sulla sicurezza sociale
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13.01.01
Presentazioni generali - Conto globale della sicurezza sociale
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13.02.01
Conto globale della sicurezza sociale - Assicurazioni sociali
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13.03.02
Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) -
13.03.03
Previdenza professionale -
13.03.04
Assicurazione invalidità (AI) -
13.03.05
Assicurazione malattie -
13.03.06
Assicurazione infortuni -
13.03.07
Assicurazione disoccupazione -
13.03.08
Assegni familiari -
13.03.09
Indennità perdita di guadagno (IPG) - Prestazioni sociali
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13.04.01
Prestazioni sociali -
13.04.02
Prestazioni complementari AVS e AI -
13.04.03
Riduzione dei premi dell'assicurazione malattia -
13.04.04
Misure straordinarie per i disoccupati -
13.04.05
Aiuto sociale -
13.04.06
Tutele e curatele -
13.04.07
Servizi e istituti sociali
13.04.02 Prestazioni complementari AVS e AI
News | Tabelle dati | Definizioni
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
Abbreviazione/sigla: PC
Abbreviazione/sigla: PC
Svolgono una funzione correttiva, permettendo all’assicurato di coprire il sostentamento qualora le rendite e le altre entrate non bastino. Oltre al necessario per coprire il sostentamento, comprendono anche eventuali rimborsi per spese di malattia non coperte da un’assicurazione. Queste prestazioni sono finanziate dal Cantone e dai Comuni e sono sussidiate dalla Confederazione. L’unico organo competente in Ticino per determinare e pagare le prestazioni complementari è la Cassa cantonale di compensazione.