Definizioni

Tutele in seguito a privazione dell'autorità parentale (art. 311 e 312 CCS)

Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità (facoltà di rappresentare il figlio e di scegliere per lui cure, educazione, orientamento scolastico e professionale). È necessario nominare un tutore, quando l'autorità parentale è tolta ad entrambi i genitori.

Questa voce appartiene a:

Misure tutorie (minorenni)


Voci correlate:

Questa voce appartiene a:

Tutele (minorenni, art. 368 CCS)

Fonti statistiche