Definizioni
Persone ammesse provvisoriamente (permesso F)
Francese: Étrangers admis provisoirement
Tedesco: Vorläufig Aufgenommene
Francese: Étrangers admis provisoirement
Tedesco: Vorläufig Aufgenommene
Persone di nazionalità straniera per cui è stato pronunciato un allontanamento dalla Svizzera ma per le quali l’esecuzione di tale misura si è rivelata inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile. L’ammissione temporanea può essere disposta anche in caso di gravi difficoltà personali, a condizione che trascorsi quattro anni dalla presentazione della domanda di asilo non sia stata pronunciata alcuna decisione passata in giudicato.
Questa voce appartiene a:
Voci correlate:
- Dimoranti (permesso B)
- Dimoranti temporanei (permesso L)
- Domiciliati (permesso C)
- Funzionari internazionali e diplomatici (carta di legittimazione del DFAE)
- Persone bisognose di protezione (permesso S)
- Richiedenti l'asilo (permesso N)
Ustat, ultima modifica: 05.10.2023